DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

SOCIETA'

Ammenda

€ 5.000,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nelproprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso alcuni fumogeni, lanciandone uno nelrecinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordinea fini preventivi e di vigilanza.
€ 3.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo,rivolto alla tifoseria avversaria un coro insultante.
€ 3.000,00 : alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,acceso tre bengala ed un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b)ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a finipreventivi e di vigilanza.
€ 3.000,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondotempo, rivolto alla tifoseria avversaria un coro insultante.
€ 2.000,00 : alla Soc. CESENA per avere un collaboratore, al termine della gara,nel recinto di giuoco, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.
€ 1.500,00 : alla Soc. ANCONA per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo,acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettereb) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine afini preventivi e di vigilanza.
€ 1.500,00 : alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, al 1° del primotempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forzedell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
€ 750,00 : alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva per averingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA

€ 3.000,00 GORGONE Giorgio (Triestina): per avere, al 43° del secondo tempo, rivolto all'Arbitroun'espressione ingiuriosa, assumendo nei suoi confronti un atteggiamento provocatorio, e peravere quindi, uscendo dal terreno di giuoco all'atto della consequenziale espulsione, reiteratoespressioni insultanti nei confronti degli Ufficiali di gara, strappandosi dal braccio la fascia dicapitano; infrazioni rilevate anche dal collaboratore della Procura federale.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CONDIFFIDA


GIALLOMBARDO Andrea
(Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario (Terza sanzione); per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto all'Arbitroun'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE


FAVA PASSARO Dino
(Salernitana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Primasanzione); per avere, al 20° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitroun'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE


COSTA Andrea
(Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario(Seconda sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso diuna chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA


ANTONAZZO Angelo
(Empoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario inpossesso di una chiara occasione da rete.
GORZEGNO Marco
(Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto neiconfronti di un avversario.
TAMBURINI Juri
(Modena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confrontidi un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI


SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA


GIORGI Luigi (Ascoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quartasanzione).
PORTIN Jonas
(Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PRATALI Francesco
(Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SCHIAVI Raffaele
(Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato(Quarta sanzione).

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