DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
SOCIETA'
Ammenda
€ 5.000,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel
corso della gara, nelproprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso
alcuni fumogeni, lanciandone uno nelrecinto di giuoco; entità della sanzione
attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13comma 1 lettere a) e b) CGS
per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordinea fini
preventivi e di vigilanza.
€ 3.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 35° del
primo tempo,rivolto alla tifoseria avversaria un coro insultante.
€ 3.000,00 : alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara,acceso tre bengala ed un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art.
13 comma 1 lettere b)ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente
operato con le Forze dell'Ordine a finipreventivi e di vigilanza.
€ 3.000,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, nel corso del
secondotempo, rivolto alla tifoseria avversaria un coro insultante.
€ 2.000,00 : alla Soc. CESENA per avere un collaboratore, al termine
della gara,nel recinto di giuoco, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.
€ 1.500,00 : alla Soc. ANCONA per avere suoi sostenitori, al 41° del
primo tempo,acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione
attenuata ex art. 13 comma 1 lettereb) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell'Ordine afini preventivi e di vigilanza.
€ 1.500,00 : alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, al 1° del
primotempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione
attenuata ex art. 13 comma1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società
concretamente operato con le Forzedell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
€ 750,00 : alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva per
averingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED
AMMENDA
€ 3.000,00 GORGONE Giorgio (Triestina): per
avere, al 43° del secondo tempo, rivolto all'Arbitroun'espressione ingiuriosa,
assumendo nei suoi confronti un atteggiamento provocatorio, e peravere quindi,
uscendo dal terreno di giuoco all'atto della consequenziale espulsione,
reiteratoespressioni insultanti nei confronti degli Ufficiali di gara,
strappandosi dal braccio la fascia dicapitano; infrazioni rilevate anche dal
collaboratore della Procura federale.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CONDIFFIDA
GIALLOMBARDO Andrea (Ascoli): per comportamento
scorretto nei confronti di unavversario (Terza sanzione); per avere, al 47° del
secondo tempo, rivolto all'Arbitroun'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
FAVA PASSARO Dino (Salernitana): per proteste nei
confronti degli Ufficiali di gara (Primasanzione); per avere, al 20° del secondo
tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitroun'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
COSTA Andrea (Reggina): per comportamento scorretto
nei confronti di un avversario(Seconda sanzione); per avere commesso un
intervento falloso su un avversario in possesso diuna chiara occasione da rete.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANTONAZZO Angelo (Empoli): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario inpossesso di una chiara occasione da rete.
GORZEGNO Marco (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto
neiconfronti di un avversario.
TAMBURINI Juri (Modena): doppia ammonizione per comportamento scorretto
nei confrontidi un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GIORGI Luigi (Ascoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali
di gara; già diffidato (Quartasanzione).
PORTIN Jonas (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PRATALI Francesco (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SCHIAVI Raffaele (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato(Quarta sanzione).
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