DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

SOCIETÀ

Ammenda

€ 2.000,00 : alla Soc.
CROTONE per avere suoi sostenitori, al 10° del primotempo, acceso due fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forzedell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
€ 1.500,00 : alla Soc.
FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 17° del secondotempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forzedell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
€ 1.500,00 : alla Soc.
SALERNITANA a titolo di responsabilità oggettiva per averingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti.
€ 750,00 : alla Soc.
ALBINOLEFFE a titolo di responsabilità oggettiva per averingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.
€ 750,00 : alla Soc.
TORINO a titolo di responsabilità oggettiva per averingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ZOBOLI Davide
(Torino): per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto all'Arbitroun'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE


TROIANO Michele (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario(Sesta sanzione); per avere, al termine della gara, colpito un avversario con una manata al capo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA


BASTRINI Alessandro
(Salernitana): per avere commesso un intervento falloso su unavversario in possesso di una chiara occasione da rete.
COLOMBO Riccardo (Triestina): per avere commesso un intervento falloso su un avversario inpossesso di una chiara occasione da rete.
MONTERVINO Francesco (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorrettonei confronti di un avversario.
TONUCCI Denis
(Piacenza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario inpossesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI


SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DJURIC Milan (Cesena): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quartasanzione).
KYRIAZIS Georgios (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;già diffidato (Quarta sanzione).
PINILLA FERRERA Mauricio (Grosseto): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Ottava sanzione).
TARANA Emiliano (Mantova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Quarta sanzione).
VIVES Giuseppe (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Ottava sanzione).

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