DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

SOCIETÀ

Ammenda

€ 1.500,00 : alla Soc.
LECCE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo,fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forzedell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

€ 1.500,00 : alla Soc.
SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 15° del primotempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; ; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forzedell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

€ 750,00 : alla Soc.
SALERNITANA a titolo di responsabilità oggettiva per averingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.

CALCIATORICALCIATORI ESPULSI


SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA


BERNACCI Marco (Ascoli): per avere, al 32° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito unavversario con uno schiaffo al volto.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA


FISSORE Riccardo
(Mantova): per avere, al 32° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferratocon una mano al collo un avversario per pochi attimi.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA


BELINGHERI Luca
(Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

ESPOSITO Marco (Mantova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confrontidi un avversario.

PETRAS Martin
(Cesena): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare incampo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

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