DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
SOCIETÀ
Ammenda
€ 1.500,00 : alla Soc. LECCE
per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo,fatto
esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex
art. 13 comma 1lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente
operato con le forzedell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
€ 1.500,00 : alla Soc. SALERNITANA
per avere suoi sostenitori, al 15° del primotempo, acceso
un fumogeno nel proprio settore; ; entità della sanzione attenuata ex art. 13
comma1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato
con le forzedell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
€ 750,00 : alla Soc. SALERNITANA
a titolo di responsabilità oggettiva per
averingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.
CALCIATORICALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
BERNACCI Marco
(Ascoli): per avere, al 32° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito
unavversario con uno schiaffo al volto.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
FISSORE Riccardo (Mantova): per avere, al 32° del
secondo tempo, a giuoco fermo, afferratocon una mano al collo un avversario per
pochi attimi.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BELINGHERI Luca (Torino): per essersi reso
responsabile di un fallo grave di giuoco.
ESPOSITO Marco
(Mantova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confrontidi un
avversario.
PETRAS Martin (Cesena): doppia ammonizione per
comportamento non regolamentare incampo e per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
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