DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
SOCIETÀ
Ammenda
€ 7.000,00 : alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, all'inizio del
secondotempo, fatto esplodere un petardo a breve distanza da un Assistente,
cagionandogli unamomentanea e lieve ipoacusia; per avere inoltre, nel proprio
settore, fatto esplodere due petardi eacceso tre fumogeni; entità della sanzione
attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13comma 1 lettera b) CGS per
avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a finipreventivi
e di vigilanza.
€ 5.000,00 : alla Soc. GALLIPOLI per aver omesso di provvedere alla
presenza diun Dirigente con funzioni di accompagnatore ufficiale e per
irregolare compilazione dell'elencodi gara.
€ 5.000,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 33°
delsecondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno, determinando una
breve interruzionedella gara; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5
in relazione all'art. 13 comma 1lettera b) CGS per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a finipreventivi e di vigilanza.
€ 4.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara,nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso alcuni
fumogeni; entità della sanzioneattenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e
comma 2 CGS per avere la Società concretamenteoperato con le forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
€ 3.500,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara,fatto esplodere due petardi nel proprio settore ed uno nel recinto di
giuoco; entità della sanzioneattenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e
comma 2 CGS per avere la Società concretamenteoperato con le forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
€ 2.500,00 : alla Soc. ANCONA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara,acceso nel proprio settore tre fumogeni; entità della sanzione attenuata ex
art. 13 comma 1 lettereb) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente
operato con le forze dell'ordine a finipreventivi e di vigilanza.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DIONISI Federico (Salernitana): per avere, al 13° del primo tempo,
con il pallone a distanza digiuoco, colpito un avversario con una manata.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GUERRA Simone (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; giàdiffidato (Quarta sanzione).
LAURO Maurizio (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; giàdiffidato (Dodicesima sanzione).
MUSACCI Gianluca (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario; giàdiffidato (Ottava sanzione).
NEF Alain (Triestina): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato(Ottava sanzione).
ZOBOLI Davide (Torino): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato(Ottava sanzione).
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