DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
SOCIETA'
Ammenda
€ 1.500,00 : alla Soc. ANCONA
per avere suoi sostenitori, al 44° del secondotempo,
acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art.
13 comma1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente
operato con le forzedell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
€ 750,00 : alla Soc. BRESCIA
a titolo di responsabilità oggettiva per
averingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE EDAMMENDA DI €
5.000,00
DEFENDI Marino (Lecce): per
proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione);per avere, al
44° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un
pesanteinsulto, reiterando l'espressione ingiuriosa dopo l'espulsione.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TESTINI Emiliano (Triestina): doppia ammonizione
per comportamento scorretto nei confrontidi un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRAIATI Edoardo (Vicenza): per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MEDINA DA SILVA Fabiano
(Lecce): per proteste nei confronti degli Ufficiali di
gara; già diffidato (Quarta sanzione).
PEDERZOLI Alex (Gallipoli): per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
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