DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

SOCIETA'


Ammenda

€ 1.500,00 : alla Soc.
ANCONA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondotempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forzedell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
€ 750,00 : alla Soc.
BRESCIA a titolo di responsabilità oggettiva per averingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI


SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE EDAMMENDA DI € 5.000,00


DEFENDI Marino
(Lecce): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione);per avere, al 44° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un pesanteinsulto, reiterando l'espressione ingiuriosa dopo l'espulsione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA


TESTINI Emiliano
(Triestina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confrontidi un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI


SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA


BRAIATI Edoardo
(Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MEDINA DA SILVA Fabiano (Lecce): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
PEDERZOLI Alex
(Gallipoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

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